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Restitutio in integrum per i periodi di sospensione dal servizio eccedenti la durata della sanzione disciplinare.
Si segnala all'attenzione il parere n. 482/2000, reso in data 5 febbraio 2001 dalla Commissione speciale per le questioni relative al rapporto di pubblico impiego del Consiglio di Stato. L'autorevole intervento porta chiarezza e ricompone gli opposti indirizzi interpretativi del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti in tema di sospensione cautelare dal servizio dei pubblici dipendenti. In particolare, nel parere in commento si ribadisce l'orientamento - peraltro pienamente condivisibile - secondo cui, ove alla sentenza di condanna non segua il procedimento disciplinare, la sospensione cautelare (facoltativa) viene a perdere, con efficacia ex tunc, i suoi effetti per mancanza sopravvenuta di qualsiasi titolo giuridico che legittimi la sospensione stessa; conseguentemente il dipendente ha diritto alla restituzione delle differenze retributive non percepite, salvi naturalmente gli effetti della sentenza penale di condanna a periodi detentivi, che non si computano agli effetti della restituzione, cosė come ovviamente ai periodi di detenzione subita, che attengono alla sospensione obbligatoria.
Consiglio di Stato Commissione Speciale Pubblico Impiego ADUNANZA DELLA COMMISSIONE SPECIALE PUBBLICO IMPIEGO DEL 5 FEBBRAIO 2001 N° 1553/2000 - Sezione II N.482/2000 -Comm. Spec. P.I.

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