Restitutio
in integrum per i periodi di sospensione dal servizio eccedenti la
durata della sanzione disciplinare.
Si segnala all'attenzione il parere n. 482/2000, reso in data 5 febbraio
2001 dalla Commissione speciale per le questioni relative al rapporto
di pubblico impiego del Consiglio di Stato. L'autorevole intervento
porta chiarezza e ricompone gli opposti indirizzi interpretativi del
Consiglio di Stato e della Corte dei Conti in tema di sospensione
cautelare dal servizio dei pubblici dipendenti. In particolare, nel
parere in commento si ribadisce l'orientamento - peraltro pienamente
condivisibile - secondo cui, ove alla sentenza di condanna non segua
il procedimento disciplinare, la sospensione cautelare (facoltativa)
viene a perdere, con efficacia ex tunc, i suoi effetti per mancanza
sopravvenuta di qualsiasi titolo giuridico che legittimi la sospensione
stessa; conseguentemente il dipendente ha diritto alla restituzione
delle differenze retributive non percepite, salvi naturalmente gli
effetti della sentenza penale di condanna a periodi detentivi, che
non si computano agli effetti della restituzione, cosė come ovviamente
ai periodi di detenzione subita, che attengono alla sospensione obbligatoria.
Consiglio di Stato Commissione Speciale Pubblico Impiego ADUNANZA
DELLA COMMISSIONE SPECIALE PUBBLICO IMPIEGO DEL 5 FEBBRAIO 2001 N°
1553/2000 - Sezione II N.482/2000 -Comm. Spec. P.I.