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Valenza giuridica del silenzio-rigetto L. 205/2000, art. 2, comma 1; disposizioni in materia di giustizia amministrativa.
Parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato del 17 Gennaio 2001 N. 1242/2000.


Con il parere reso in data 17 gennaio 2001 n. 1242/2000, la Commissione Speciale del Consiglio di Stato ha chiarito alcuni aspetti applicativi legati alla recenti disposizioni in materia di giustizia amministrativa ed in specie all'art. 2 della legge n. 205 del 2000 (art. 21 bis alla legge n. 1034 del 1971) che ha introdotto un modello processuale specifico per i ricorsi giurisdizionali proposti in costanza dell'inerzia tenuta dall'Amministrazione nei riguardi della domanda o istanza dell'interessato. Come noto, si è dettato per questo tipo di controversie un regime ad hoc che, in funzione correttiva della precedente esperienza, si propone due obiettivi primari: quello di accelerare tali processi e quello di concentrare in un unico rapporto processuale le due fasi che spesso si rivelavano necessarie per costringere l'Amministrazione ad ottemperare. La sequenza tra giudizio di cognizione per la dichiarazione di illegittimità del silenzio inadempimento e giudizio di ottemperanza per la pronuncia positiva è assorbita in un giudizio unitario. Esso ha duplice oggetto, misto di accertamento e di condanna, che supera in via definitiva l'interpretazione che affidava alla decisione del giudice una mera efficacia demolitoria del silenzio dichiarato illegittimo. Il nuovo modello, invero, consente non solo di pronunciare sull'inadempimento dell'Amministrazione, ma anche di ordinarle di provvedere sull'istanza e di nominare un commissario ad acta alla scadenza del termine all'uopo assegnatole. Il Consiglio di Stato specifica che si tratta di un processo che vuole sopperire all'inerzia della P.A. e che si rivela comunque strumento sussidiario, giacché il potere-dovere di questa di pronunciarsi positivamente, lungi dall'essere attenuato, è rimarcato dall'inciso del comma 3, che incarica il commissario, all'atto dell'insediamento e prima di operare in via sostitutiva, di accertare se l'Amministrazione abbia già provveduto anteriormente all'insediamento medesimo, ancorché in data successiva a quella assegnata dal giudice. Lo scopo primario del legislatore resta quello di indurre l'Amministrazione ad esprimersi positivamente sull'istanza del privato. La norma di cui si discute, dunque, per un verso assume come immediato punto di riferimento quel fenomeno descritto come silenzio-inadempimento o silenzio-rifiuto e, per altro verso, opera esclusivamente sul piano processuale, senza diretta incidenza sul piano sostanziale o procedimentale. Restano pertanto esclusi dal suo ambito applicativo i casi di silenzio significativo, ossia quelli in cui la norma attribuisce al comportamento inerte dell'Amministrazione protratto per un certo termine il valore legalmente tipico di assenso o di rigetto della domanda. In essi è l'autorità della legge che sostituisce al comportamento silente un provvedimento, il quale soggiace al regime di impugnazione ed ai poteri di ritiro in autotutela comuni a tutti gli atti amministrativi. Tanto premesso e considerato la Commissione Speciale del Consiglio di Stato nel parere in questione, conclude che "restano esclusi dall'ambito applicativo dell'art. 2 della legge 205 del 2000 i casi di silenzio significativo, ossia quelli in cui la norma attribuisce al comportamento inerte dell'Amministrazione protratto per un certo termine il valore legalmente tipico di assenso o di rigetto della domanda. In essi è l'autorità della legge che sostituisce al comportamento silente un provvedimento, il quale soggiace al regime di impugnazione ed ai poteri di ritiro in autotutela comuni a tutti gli atti amministrativi". "Resta, altresì, escluso dall'orbita di azione dell'art. 21 bis l'istituto del silenzio-rigetto, formato ai sensi dell'art.6 del d.P.R. n.1199 del 1971 e delle altre norme che si riconducono alla medesima matrice", tra cui anche quella oggetto del parere in parola e cioè l'art.87, comma 6, del d. lgs. n.77 del 1995 che, nel quadro della disciplina sull'accertamento del passivo degli Enti locali in stato di dissesto, prevede che nei confronti dei provvedimenti di diniego di inserimento nel piano di rilevazione della massa passiva ovvero nei confronti del mancato riconoscimento delle cause di prelazione, provvedimenti entrambi pronunciati dall'organo straordinario di liquidazione, è ammesso ricorso, in carta libera, entro il termine di giorni 30 dalla notifica al Ministero dell'interno; il Ministero si pronuncia sui ricorsi entro 60 giorni dal ricevimento, decidendo allo stato degli atti, e la decorrenza del termine per la decisione vale quale rigetto del ricorso.
Consiglio di Stato Commissione Speciale Pubblico Impiego ADUNANZA DELLA COMMISSIONE SPECIALE PUBBLICO IMPIEGO DEL 17 gennaio 2001 N° 1242/2000

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