Valenza
giuridica del silenzio-rigetto L. 205/2000, art. 2, comma 1; disposizioni
in materia di giustizia amministrativa.
Parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato del 17 Gennaio
2001 N. 1242/2000.
Con il parere reso in data 17 gennaio 2001 n. 1242/2000, la Commissione
Speciale del Consiglio di Stato ha chiarito alcuni aspetti applicativi
legati alla recenti disposizioni in materia di giustizia amministrativa
ed in specie all'art. 2 della legge n. 205 del 2000 (art. 21 bis alla
legge n. 1034 del 1971) che ha introdotto un modello processuale specifico
per i ricorsi giurisdizionali proposti in costanza dell'inerzia tenuta
dall'Amministrazione nei riguardi della domanda o istanza dell'interessato.
Come noto, si è dettato per questo tipo di controversie un regime
ad hoc che, in funzione correttiva della precedente esperienza, si
propone due obiettivi primari: quello di accelerare tali processi
e quello di concentrare in un unico rapporto processuale le due fasi
che spesso si rivelavano necessarie per costringere l'Amministrazione
ad ottemperare. La sequenza tra giudizio di cognizione per la dichiarazione
di illegittimità del silenzio inadempimento e giudizio di ottemperanza
per la pronuncia positiva è assorbita in un giudizio unitario. Esso
ha duplice oggetto, misto di accertamento e di condanna, che supera
in via definitiva l'interpretazione che affidava alla decisione del
giudice una mera efficacia demolitoria del silenzio dichiarato illegittimo.
Il nuovo modello, invero, consente non solo di pronunciare sull'inadempimento
dell'Amministrazione, ma anche di ordinarle di provvedere sull'istanza
e di nominare un commissario ad acta alla scadenza del termine all'uopo
assegnatole. Il Consiglio di Stato specifica che si tratta di un processo
che vuole sopperire all'inerzia della P.A. e che si rivela comunque
strumento sussidiario, giacché il potere-dovere di questa di pronunciarsi
positivamente, lungi dall'essere attenuato, è rimarcato dall'inciso
del comma 3, che incarica il commissario, all'atto dell'insediamento
e prima di operare in via sostitutiva, di accertare se l'Amministrazione
abbia già provveduto anteriormente all'insediamento medesimo, ancorché
in data successiva a quella assegnata dal giudice. Lo scopo primario
del legislatore resta quello di indurre l'Amministrazione ad esprimersi
positivamente sull'istanza del privato. La norma di cui si discute,
dunque, per un verso assume come immediato punto di riferimento quel
fenomeno descritto come silenzio-inadempimento o silenzio-rifiuto
e, per altro verso, opera esclusivamente sul piano processuale, senza
diretta incidenza sul piano sostanziale o procedimentale. Restano
pertanto esclusi dal suo ambito applicativo i casi di silenzio significativo,
ossia quelli in cui la norma attribuisce al comportamento inerte dell'Amministrazione
protratto per un certo termine il valore legalmente tipico di assenso
o di rigetto della domanda. In essi è l'autorità della legge che sostituisce
al comportamento silente un provvedimento, il quale soggiace al regime
di impugnazione ed ai poteri di ritiro in autotutela comuni a tutti
gli atti amministrativi. Tanto premesso e considerato la Commissione
Speciale del Consiglio di Stato nel parere in questione, conclude
che "restano esclusi dall'ambito applicativo dell'art. 2 della legge
205 del 2000 i casi di silenzio significativo, ossia quelli in cui
la norma attribuisce al comportamento inerte dell'Amministrazione
protratto per un certo termine il valore legalmente tipico di assenso
o di rigetto della domanda. In essi è l'autorità della legge che sostituisce
al comportamento silente un provvedimento, il quale soggiace al regime
di impugnazione ed ai poteri di ritiro in autotutela comuni a tutti
gli atti amministrativi". "Resta, altresì, escluso dall'orbita di
azione dell'art. 21 bis l'istituto del silenzio-rigetto, formato ai
sensi dell'art.6 del d.P.R. n.1199 del 1971 e delle altre norme che
si riconducono alla medesima matrice", tra cui anche quella oggetto
del parere in parola e cioè l'art.87, comma 6, del d. lgs. n.77 del
1995 che, nel quadro della disciplina sull'accertamento del passivo
degli Enti locali in stato di dissesto, prevede che nei confronti
dei provvedimenti di diniego di inserimento nel piano di rilevazione
della massa passiva ovvero nei confronti del mancato riconoscimento
delle cause di prelazione, provvedimenti entrambi pronunciati dall'organo
straordinario di liquidazione, è ammesso ricorso, in carta libera,
entro il termine di giorni 30 dalla notifica al Ministero dell'interno;
il Ministero si pronuncia sui ricorsi entro 60 giorni dal ricevimento,
decidendo allo stato degli atti, e la decorrenza del termine per la
decisione vale quale rigetto del ricorso.
Consiglio di Stato Commissione Speciale Pubblico Impiego ADUNANZA
DELLA COMMISSIONE SPECIALE PUBBLICO IMPIEGO DEL 17 gennaio 2001 N°
1242/2000